Preposto, questo (s)conosciuto

Preposto, questo (s)conosciuto

  • Postato da: Debora Redaelli

La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, che ha convertito in legge il Decreto-Legge n. 146/2021, ha apportato numerose modifiche al D. Lgs. 81/2008, tra le quali quelle relative alla figura del Preposto.

Vediamole insieme, ma prima, ricordiamo chi è il Preposto.

Il decreto legislativo n. 81/2008, all’articolo 2, lettera e) definisce il preposto come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende** alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

**(o Sovraintendere: «avere la funzione, e quindi la responsabilità, di vigilare sul regolare svolgimento di determinati lavori e attività» (Rif. Treccani)

Esempi di Preposti in contesti lavorativi: capo ufficio, capo progetto, capo cantiere, Team Leader, Store Manager, Coordinatore etc.

INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO

All’interno dell’art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente”, è stato inserito il comma 1, lettera b-bis) che prevede ora espressamente l’obbligo di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Precedentemente l’individuazione e la nomina dei preposti non delineava un preciso obbligo a carico del datore di lavoro (dirigenti) che ora invece è previsto e sanzionato penalmente.

Il testo normativo non specifica né indica le modalità con cui debba essere effettuata l’individuazione, ma certamente questa dovrà essere formalizzata (atto scritto) in modo da poter verificare l’effettiva conoscenza da parte del Preposto del suo ruolo e dei compiti relativi.

E’ importante comunque precisare che nell’ambito della stesura del Documento di Valutazione del Rischio, la definizione dell’organigramma della sicurezza aziendale già prevedeva la individuazione dei soggetti di garanzia, tra i quali anche il Preposto, rendendo necessaria a questo punto la sola formalizzazione del ruolo.

APPALTI – SUBAPPALTI

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, le modifiche al Decreto n. 81/2008 (art. 26, comma 8 -bis) prevedono ora che “i Datori di Lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

SANZIONI

La mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente (art. 18 comma 1 lett. b-bis) ovvero mancata indicazione del preposto al Datore di lavoro Committente da parte dei Datori di lavoro appaltatori-subappaltatori (art.26, comma 8.bis) è sanzionabile, ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d), con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

MODIFICHE AGLI OBBLIGHI DEI PREPOSTI

All’art. 19 del D. Lgs. 81/2008, tra gli obblighi del Preposto viene modificata la lett. a) del  comma 1, che ora cita: “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Viene quindi assegnato al Preposto il compito, o meglio, l’obbligo di intervenire qualora riscontri dei comportamenti non corretti messi in atto dai lavoratori, al fine di correggerli e fornendo le indicazioni necessarie in merito alla sicurezza. Inoltre, qualora verifichi il non rispetto delle disposizioni impartite da parte del lavoratore o una persistenza dell’inosservanza, il Preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i propri diretti superiori, ovvero Dirigente e Datore di Lavoro.

Sempre all’art. 19, comma 1 viene poi aggiunto il comma f-bis), che prevede che “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate”.

Il Preposto, qualora rilevi condizioni di pericolo, carenze di mezzi e attrezzature, deve intervenire, interrompendo temporaneamente l’attività lavorativa ed informandone prontamente il Datore di Lavoro e il Dirigente. L’interruzione temporanea dell’attività attribuita al Preposto è ovviamente finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa prima che questa venga ripresa.

In ultima pagina si riporta l’intero art. 19 con evidenza delle modifiche (in grassetto).

FORMAZIONE DEI PREPOSTI

La formazione del Preposto è ancora regolamentata dall’art.37 del D.Lgs.n.81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2012. E’ comunque attesa una modifica dell’Accordo Stato Regioni entro il 30 giugno 2022 che potrà prevedere:

  • Formazione sempre in presenza (no modalità e-learning);
  • Aggiornamento non più quinquennale ma BIENNALE (od ogni volta che vi sia una evoluzione del rischio o insorgenza di nuovi rischi).

Art. 19 “Obblighi del Preposto”

In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

b)  verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c)  richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e)  astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f)  segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

g)   frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

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