QUALI SONO I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA?

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QUALI SONO I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA?

  • Postato da: Samas_20

La legge prevede il coinvolgimento di più soggetti interni all’organizzazione e l’assegnazione di compiti specifici (e relativo percorso formativo) alle figure coinvolte nel piano di valutazione e miglioramento della sicurezza. Agli attori che avevano un ruolo nel decidere e gestire la sicurezza in azienda, il datore di lavoro (DDL), i dirigenti, i preposti, sono stati poi affiancati, già dal D.Lgs. 626, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), che hanno il ruolo di fornire le proprie competenze e di controllare e valutare il sistema-sicurezza dell’azienda. Queste sei figure professionali si occupano della valutazione e della

supervisione della sicurezza e della prevenzione dei rischi in azienda, in un’ottica di collaborazione e di integrazione dei ruoli e delle competenze.

Il datore di lavoro (DDL)

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ed è il responsabile dell’impresa o dell’unità produttiva qualora abbia poteri decisionali e di spesa.
Egli deve (art. 18):
– Individuare e valutare i rischi.
– Organizzare e gestire globalmente la prevenzione in azienda.
– Adottare le necessarie misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali per la tutela dell’integrità fisica e morale dei lavoratori.
– Informare e formare i lavoratori sui rischi presenti in azienda.

I datori di lavoro devono quindi garantire l’integrità fisica e morale di tutti i lavoratori tenendo conto della miglior tecnologia applicabile e di tutto ciò che può e deve essere fatto per evitare potenziali infortuni.

Il dirigente

Il dirigente è colui che sovrintende, organizza, dispone nell’ambito delle competenze e dei poteri riconosciutigli. Egli si occupa quindi di dirigere l’azienda in autonomia decisionale per promuovere, gestire e coordinare la realizzazione degli obiettivi aziendali.

Nell’ambito della sicurezza in azienda egli deve (art.18):
– Predisporre le misure di sicurezza in sintonia con il datore di lavoro.
– Impartire istruzioni e ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro.
– Vigilare affinché le istruzioni vengano eseguite.
– Incaricare i preposti affinché svolgano mansioni di controllo e vigilanza.

Il preposto

Il preposto riveste all’interno dell’organizzazione il ruolo di sovraintendente all’attività lavorativa e di garante dell’attuazione delle direttive ricevute, controllandone l’esecuzione da parte dei lavoratori.
I suoi obblighi sono (art. 19):
– Segnalare carenze o inefficienze dei sistemi di protezione e prevenzione.
– Far osservare le misure di prevenzione disposte dal datore di lavoro e dai dirigenti.
– Vigilare sui lavoratori e sulla loro osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza.

Per i preposti è prevista un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti.

Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è l’insieme delle persone, dei sistemi e mezzi interni o esterni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali (art. 31).
Il responsabile del servizio deve avere attitudini e capacità adeguate, ed ha il compito di:
– Individuare e valutare i fattori di rischio.
– Individuare le misure per la sicurezza e la salute dell’ambiente di lavoro.
– Elaborare le misure preventive e protettive.
– Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
– Partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione.

Il medico competente

Il medico competente è un medico in possesso di specializzazione in medicina del lavoro e autorizzazione. Il Testo Unico ne ha rafforzato e ampliato notevolmente le competenze e i doveri relativi alla sicurezza professionale.  Egli oggi non si configura più come un professionista chiamato a eseguire le sole visite mediche ma come un’indispensabile figura di riferimento nella valutazione e gestione dei rischi e nel conseguimento della compatibilità lavoro-uomo e uomo-lavoro.
Il medico competente quindi deve (art. 25):
– Effettuare la sorveglianza e gli accertamenti sanitari sullo stato di salute dei lavoratori.
– Istituire ad aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
– Esprimere giudizi di idoneità alla mansione ed informare il DDL e il lavoratore di tale giudizio.
– Visitare periodicamente gli ambienti di lavoro. Egli collabora inoltre con il datore di lavoro e il RSPP per stendere il documento di valutazione dei rischi e predisporre le misure di tutela della salute dei lavoratori (art. 39).

Il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il RLS (art. 47) è una o più persone elette e designate per rappresentare i lavoratori relativamente alle problematiche di salute e sicurezza sul lavoro. E’ colui che fa da ponte tra i responsabili e i lavoratori occupati e si occupa quindi di articolare gli interessi e le richieste dei lavoratori, attraverso un continuo scambio di informazioni con essi. Egli riceve informazioni e documentazione aziendale, informazioni dai servizi di vigilanza, e accede ai luoghi di lavoro.

Il RLS deve inoltre:
– Avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.
– Promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione.

La riunione periodica

Il datore di lavoro, direttamente o tramite il SPP, indice almeno una volta l’anno una riunione a cui partecipano il DDL stesso, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e il responsabile dei lavoratori per la sicurezza (art. 35).

Nel corso della riunione, il DDL sottopone all’esame dei partecipanti:
– Il documento di valutazione dei rischi
– L’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria
– I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione personale
– I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori

Nella riunione periodica possono inoltre essere individuati obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva e del sistema di gestione della sicurezza dell’organizzazione.
A riunione conclusa deve essere redatto un verbale a disposizione dei partecipanti per la consultazione.

Le altre figure professionali

Mentre prima la partecipazione e la consultazione dei lavoratori in materia di sicurezza era un argomento trattato prevalentemente a livello dei contratti collettivi di lavoro, con l’attuazione della legge 626 e dell’attuale Testo Unico, tutte le figure del contesto organizzativo devono essere coinvolte (e ne hanno anche l’obbligo) in qualità di soggetti attivi per la promozione della sicurezza e per una loro diretta responsabilizzazione.

Il lavoratore

Il lavoratore è definito, secondo l’ultima definizione normativa, “una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito di un’organizzazione pubblica o privata, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione” (art.2).

I doveri del lavoratore per quanto riguarda la sicurezza sono:
– Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro.
– Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo.
– Non compiere di propria iniziativa operazioni pericolose per la propria o altrui sicurezza.
– Utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Personale (DPI).
– Segnalare immediatamente condizioni di pericolo.

Progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori

I progettisti hanno il dovere di rispettare i principi di prevenzione al momento delle scelte progettuali o tecniche. Devono quindi scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari.

I fabbricanti e i fornitori devono fabbricare, vendere o dare in concessione d’uso attrezzature di lavoro, DPI o impianti rispondenti alle disposizioni normative.

Gli installatori devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro e alle istruzioni fornite dai fabbricanti.

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