LA LIBERTÀ DI LAVORARE OVUNQUE: COWORKING E SMARTWORKING

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LA LIBERTÀ DI LAVORARE OVUNQUE: COWORKING E SMARTWORKING

  • Postato da: Samas_20

Coworking e Smartworking: Applicazione del D.lgs 81/08

Coworking e Smartworking sono nuove modalità organizzative che cercano di rispondere ai repentini cambiamenti culturali e sociali che investono tutti i campi, compreso quello lavorativo. Le continue evoluzioni tecnologiche ed i cambiamenti sociali hanno comportato, nel corso degli ultimi anni, una trasformazione del mondo del lavoro. Gli elementi di certezza, standardizzazione ed omogeneità che hanno caratterizzato il contesto lavorativo fino a qualche anno fa, stanno lasciando il passo a nuove modalità ispirate allaflessibilità e a confini sempre più “liquidi”.

Il bisogno di “liquidità” è testimoniato soprattutto dalla creazione e utilizzo, da parte delle aziende, di nuovi modelli organizzativi diretti a destrutturare i tempi, i modi ed i luoghi di lavoro. Questi ultimi rispondono (o cercano di rispondere) alle esigenze di una nuova tipologia di lavoratore: IL NOMADE DIGITALE.

I Nuovi Nomadi digitali

Questa popolazione di lavoratori sta diventando sempre più numerosa. I nuovi modelli di organizzazione del lavoro richiedono una rilettura delle modalità di attuazione della normativa.

Il cambiamento deve essere accompagnato da una profonda trasformazione culturale sia da parte del vertice aziendale sia da parte dei lavoratori.

Dalla supervisione diretta alla gestione per obiettivi

Così come lo smartworking sposta il controllo dell’attività dalla supervisione diretta alla misurazione del risultato, così, a nostro giudizio, dobbiamo rileggere i criteri di valutazione dei rischi, di sorveglianza e vigilanza sul lavoratore. Le figure preposte a questo sono individuabili in figure della sicurezza DDL; RSPP; Organi ispettivi e di controllo. E’ evidente che nel momento in cui si abbraccia il concetto di lavoro agile il Datore di lavoro perde il controllo diretto sul rischio.

Dal momento in cui il Datore di lavoro decide di intraprendere il nuovo cammino organizzativo, dovrà rielaborare il documento di Valutazione dei rischi.

Tale documento, così come richiede la norma, deve essere aggiornato nei casi di modifiche all’organizzazione del lavoro. Il lavoro agile così come il coworking devono essere considerati come delle modifiche organizzative.

La Valutazione del rischio

La valutazione del rischio della mansione, dovrà essere aggiornata sia per gli aspetti di natura organizzativa propri dello smartworking, sia per comprendere e definire le misure di prevenzione e protezione associate alla variabilità dei rischi. Tale valutazione deve ovviamente tener conto dei rischi ai quali potenzialmente può sottoporsi il lavoratore scegliendo, di volta in volta, il contesto in cui andrà ad operare.

Gli ambienti in cui il lavoratore svolge la prestazione sono al di fuori dell’azienda e non sono nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

Il datore di lavoro non ha né il controllo sugli ambienti né sugli impianti, pertanto non può incidere direttamente sul comportamento del lavoratore in quanto non ha la supervisione diretta dell’attività in corso di esecuzione. Di conseguenza il rischio può variare perché la postazione di lavoro varia.

Così come siamo in grado di percepire, in tempo reale, i rischi che incontriamo quotidianamente nella nostra vita privata, allo stesso modo dobbiamo essere in grado di percepire i rischi derivanti dell’attività lavorativa realizzata fuori dal contesto aziendale, attuando le misure di prevenzione e protezione del caso.

In entrambe le situazioni l’attenzione al contesto deve essere il medesimo. Infatti se nella vita privata le attenzioni risultano automatiche, nello smartworking dobbiamo avere le stesse attenzioni, ma con un livello di consapevolezza maggiore derivante anche dalla formazione ricevuta.

Collaborazione tra Datore di Lavoro e Lavoratore

La collaborazione del lavoratore alla valutazione del rischio diventa il cardine del sistema di tutela. Il lavoratore è l’attore principale della propria sicurezza. Il Datore di lavoro dovrà definire gli ambiti del Lavoro Agile fornendo al Lavoratore gli strumenti coi quali poter padroneggiare e valutare il rischio.

Ribadiamo e sottolineiamo che la collaborazione tra lavoratore e datore di lavoro diventa il cardine del sistema di tutela.

Un’organizzazione del lavoro flessibile richiede un cambiamento culturale, il lavoro agile richiede soggetti responsabili. Questo mi fa sorridere, perché ritengo che una società per crescere ha bisogno di cittadini responsabili e rispettosi delle regole di convivenza. Il lavoro agile richiede un cambio di prospettiva, un superamento del concetto di lavoro inteso in ore lavorate: quello che conta sono i risultati, gli obiettivi raggiunti.

Il Datore di lavoro rimane il garante della sicurezza ma, non possiamo prescindere dalla fondamentale ed esclusiva collaborazione del Lavoratore, anzi del “Lavoratore Responsabile”.

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