
L’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 in materia di Sicurezza sul Lavoro ha definito che le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta agli operatori una specifica abilitazione sono le seguenti:
a. Piattaforma di lavoro mobile elevabile;
b. Gru a torre;
c. Gru mobile;
d. Gru per autocarro;
e. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/elevatori/sollevatori semoventi telescopici rotativi);
f. Trattori agricoli o forestali;
g. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
h. Pompa per calcestruzzo.
SCADENZE di cui al punto 9 dell’Allegato A dell’accordo sulla formazione Pregressa:
Sono riconosciuti validi i corsi di formazione dei lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro svolti prima del 12/03/13, che abbiano soddisfatto i requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento.
In riferimento ai punti precedenti b) e c) hanno scadenza il 12/03/2015 i corsi
b) Il 12 marzo 2015 scade il termine fino al quale possono essere integrati i corsi di formazione pregressi all’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 purchè entro questo termine siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, con verifica finale di apprendimento (punto 9.1, accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012)
Il punto 6 dell’Allegato A dell’Accordo, in merito alla “durata della validità dell’abilitazione e dell’aggiornamento”, stabilisce che “l’abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni” e che “il corso […]ha durata minima di 4 ore” per ogni macchinario che l’operatore è solito manovrare.
c) Il 12 marzo 2015 scade il termine finale entro il quale integrare la propria formazione da parte dei lavoratori già addetti alla conduzione di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione (punto 12.1 Accordo Stato Regione 22 febbraio 2012)